Art. 6.
(Competenze del collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione. Il collegio dei docenti definisce e approva:

          a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;

 

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          b) i profili didattici delle iniziative;

          c) la proposta di regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 10 per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa.